Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. II›§ 2
Art. 313
Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio.
In vigore dal 21 mag 1941
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
1° di un reato contro la fedeltà o la difesa militare;
2° di mutilazione o simulazione d'infermità per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, di rivolta, di ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere;
3° di un reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, o una pena più grave; salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.
Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova nelle condizioni stabilite dall' del codice penale per la dichiarazione di abitualità nel delitto, ovvero è assegnato a una colonia agricola o a una casa di lavoro, o è sottoposto a libertà vigilata.
Storico versioni
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