Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo III

Art. 102

Circostanza attenuante..

In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-102

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