Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 104
Eccesso colposo.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessità, alla pena di morte è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-104