Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo III
Art. 100
Omesso rapporto.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.
Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.
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