Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo II
Art. 95
Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti.
In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite dagli articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie ivi indicate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-95