Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo II

Art. 95

Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti.

In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite dagli articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie ivi indicate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-95

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