Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo II
Art. 91
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori del caso indicato nell', il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma.
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