Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo II

Art. 89

Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorità militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-89

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo