Art. 87
Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-87
Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.
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La disposizione stabilisce che, se due o più militari si accordano per rivelare segreti militari a fini di spionaggio ma poi il fatto non viene effettivamente commesso, ciascun partecipante viene comunque punito con il carcere. La pena prevista per chi ha partecipato all'accordo va da cinque a quindici anni di reclusione. Per coloro che hanno avuto un ruolo di guida, ossia capi, promotori e organizzatori, la sanzione è più severa e la reclusione non può essere inferiore a quindici anni.
La norma mira a punire l'intesa e il concerto tra più militari finalizzati a rivelare segreti militari a scopo di spionaggio, anticipando la tutela penale prima ancora che il reato programmato sia portato a termine.
Si applica ai militari che si accordano tra loro (almeno due persone) per commettere il reato di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio.
Due militari decidono insieme di sottrarre e diffondere documenti riservati della loro base per scopi di spionaggio, pianificando le modalità dell'azione. Tuttavia, prima di riuscire a rivelare le informazioni segrete, il piano si interrompe e il reato programmato non viene compiuto. Entrambi vengono comunque puniti per il solo fatto di essersi accordati.
Reclusione da cinque a quindici anni per ciascun militare partecipante all'accordo se il reato non è commesso; reclusione non inferiore a quindici anni per i capi, i promotori e gli organizzatori.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.