Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 84
Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-84