Art. 84 · Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 84

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Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
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