Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 83
Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.
Se il fatto è commesso in territorio estero, la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.
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