Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 81
Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato.
In vigore dal 22 ago 1957
(Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato).
Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.
La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-81