Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 81

Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato.

In vigore dal 22 ago 1957
(Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato). Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni. La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-81

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