Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 82

Vilipendio alla nazione italiana.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni. Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-82

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