Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 82
Vilipendio alla nazione italiana.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.
Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-82