Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 85

Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

In vigore dal 4 apr 1956
Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-85

In sintesi

L'articolo punisce il militare che distrugge, altera, sottrae o falsifica atti, documenti o materiali segreti riguardanti la preparazione, la forza o la difesa militare dello Stato, anche se la sottrazione è solo temporanea. La pena base prevista è la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la condotta arriva a compromettere concretamente la preparazione o la difesa militare dello Stato, è prevista la pena di morte con degradazione. La norma chiarisce inoltre che non possono essere considerati segreti gli atti, i documenti o i beni che non siano ad uso o destinazione esclusiva delle Forze armate.

Perché esiste questa norma

La norma intende tutelare la sicurezza nazionale e la difesa militare dello Stato, impedendo la manomissione, la sottrazione o la distruzione di materiale strategico riservato.

A chi si applica

La norma si applica ai militari che hanno a che fare o entrano in possesso di atti, documenti o materiali segreti inerenti alla difesa dello Stato.

Esempio pratico

Un militare addetto all'archivio sottrae per qualche ora e fotocopia documenti segreti sui piani di difesa dello Stato riservati esclusivamente alle Forze armate. In questo caso, il militare rischia la reclusione non inferiore a dieci anni per aver sottratto materiale segreto.

Adempimenti e conseguenze

Reclusione non inferiore a dieci anni; pena di morte con degradazione se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Cosa è cambiato

La Legge 23 marzo 1956, n. 167 (art. 6, comma 1) ha introdotto un nuovo comma in calce all'articolo 85 del Codice penale militare di pace.

Domande frequenti

La norma si applica anche se i documenti vengono sottratti solo per breve tempo?Sì, la disposizione punisce espressamente la sottrazione, la distrazione o il carpimento di materiale segreto anche se compiuti in via temporanea.
Qualsiasi documento militare è considerato segreto ai sensi di questo articolo?No, il testo specifica che non possono essere considerati segreti gli atti, i documenti o le altre cose che non abbiano una destinazione esclusiva per le Forze armate.
Quali conseguenze sono previste se l'azione compromette la difesa militare dello Stato?Se il fatto arriva a compromettere la preparazione o la difesa militare dello Stato, la norma prevede l'applicazione della pena di morte con degradazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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