Art. 85
Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-85
Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.
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L'articolo punisce il militare che distrugge, altera, sottrae o falsifica atti, documenti o materiali segreti riguardanti la preparazione, la forza o la difesa militare dello Stato, anche se la sottrazione è solo temporanea. La pena base prevista è la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la condotta arriva a compromettere concretamente la preparazione o la difesa militare dello Stato, è prevista la pena di morte con degradazione. La norma chiarisce inoltre che non possono essere considerati segreti gli atti, i documenti o i beni che non siano ad uso o destinazione esclusiva delle Forze armate.
La norma intende tutelare la sicurezza nazionale e la difesa militare dello Stato, impedendo la manomissione, la sottrazione o la distruzione di materiale strategico riservato.
La norma si applica ai militari che hanno a che fare o entrano in possesso di atti, documenti o materiali segreti inerenti alla difesa dello Stato.
Un militare addetto all'archivio sottrae per qualche ora e fotocopia documenti segreti sui piani di difesa dello Stato riservati esclusivamente alle Forze armate. In questo caso, il militare rischia la reclusione non inferiore a dieci anni per aver sottratto materiale segreto.
Reclusione non inferiore a dieci anni; pena di morte con degradazione se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato.
La Legge 23 marzo 1956, n. 167 (art. 6, comma 1) ha introdotto un nuovo comma in calce all'articolo 85 del Codice penale militare di pace.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.