Art. 85 · Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 85

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Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

In vigore dal 4 apr 1956
Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate.

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