Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo II

Art. 88

Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.
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