Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo II
Art. 93
Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato.
In vigore dal 21 mag 1941
Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-93