Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo II

Art. 96

Fine di favorire lo Stato italiano.

In vigore dal 21 mag 1941
Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-96

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