Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo III
Art. 99
Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli , o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-99