Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo II

Art. 94

Comunicazione all'estero di notizie non segrete nè riservate.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, è punito, se dal fatto può derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni.
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