Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo III

Art. 98

Istigazione od offerta.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se l'istigazione o l'offerta non è accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta è accolta, ma il reato non è commesso: 1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato è la morte con degradazione; 2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-98

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