Art. 87 · Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo II

Art. 87

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Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni. Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.
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