Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo II
Art. 87
87 / 738Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.
Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-87