Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 105
Perdita o cattura di nave o aeromobile.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili, dipendenti dal suo comando, è punito con la morte con degradazione.
La stessa pena si applica:
1° al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;
2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui è imbarcato.
Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni.
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