Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. I

Art. 105

Perdita o cattura di nave o aeromobile.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili, dipendenti dal suo comando, è punito con la morte con degradazione. La stessa pena si applica: 1° al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso; 2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui è imbarcato. Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-105

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