Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. I

Art. 109

Agevolazione colposa.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-109

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo