Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. I

Art. 108

Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni. La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-108

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