Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 112
Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non è l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno.
Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni.
Se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.
La condanna importa la rimozione.
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