Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 116
Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, è punito, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.
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