Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. I

Art. 114

Usurpazione di comando.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni. Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata. In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-114

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