Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 113
Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
La stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorchè non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare.
La condanna importa la rimozione.
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