Art. 111
Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-111
Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione punisce il comandante che decide di lasciare il proprio posto o di trasferire ad altri il comando durante una situazione di pericolo. Perché scatti la punizione, l'abbandono o la cessione devono avvenire senza un motivo legittimo o giustificato. La sanzione principale consiste nella reclusione militare fino a dieci anni. Inoltre, a seguito della condanna, è sempre prevista la sanzione accessoria della rimozione dal grado o dall'incarico.
La norma mira a garantire la continuità e la responsabilità della guida militare nei momenti critici, impedendo che chi ha la direzione delle operazioni lasci il proprio ruolo durante situazioni di rischio.
La norma si applica esclusivamente a chi riveste il ruolo di comandante.
Un ufficiale al comando di un presidio militare si trova improvvisamente sotto attacco e decide di allontanarsi lasciando le truppe senza ordini e senza alcuna valida giustificazione. A causa di questa condotta, l'ufficiale rischia la reclusione militare e la perdita formale della propria posizione tramite rimozione.
È punito con la reclusione militare fino a dieci anni; la condanna comporta inoltre la rimozione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.