Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 111
112 / 738Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni.
La condanna importa la rimozione.
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