Art. 111 · Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. I

Art. 111

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Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni. La condanna importa la rimozione.
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