Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. I

Art. 117

Omessa esecuzione di un incarico

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La condanna importa la rimozione. Se l'incarico non è eseguito per negligenza, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-117

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