Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 117
Omessa esecuzione di un incarico
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
La condanna importa la rimozione.
Se l'incarico non è eseguito per negligenza, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-117