Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. II
Art. 120
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-120