Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. II

Art. 120

Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-120

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