Art. 124
Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-124
Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso.
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La disposizione punisce il comandante di una parte delle forze militari che decide di separarsi dal proprio superiore durante una spedizione o un'operazione militare. La sanzione scatta anche quando il comandante, pur essendosi separato per forza maggiore o per un motivo giustificato, non provvede a ricongiungersi al capo nel più breve tempo possibile. La punibilità è prevista sia se la condotta è volontaria sia se avviene per colpa, con pene ridotte in quest'ultimo caso. Le medesime sanzioni si applicano a qualunque altro militare che provochi uno di questi fatti.
La norma intende garantire la compattezza, il coordinamento e l'unità di comando delle forze armate durante una spedizione o un'operazione militare.
Si applica ai comandanti di una parte delle forze militari e a qualsiasi altro militare che cagioni la separazione o la mancata riunione al capo.
Durante un'operazione militare sul campo, un comandante di reparto perde il contatto con il comando principale a causa del maltempo. Una volta cessata l'emergenza, omette ingiustificatamente di ricongiungersi al proprio capo nel più breve tempo possibile.
Reclusione militare fino a tre anni; reclusione militare fino a un anno se il fatto è commesso per colpa.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.