Art. 126
Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-126
Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-126
La disposizione punisce il militare che ha il compito, anche provvisorio, di custodire una persona arrestata o detenuta per un reato militare, qualora ne provochi l'evasione per propria colpa. La pena prevista per questa condotta è la reclusione militare fino a tre anni. Tuttavia, la legge stabilisce una causa di non punibilità a favore del militare colpevole: egli non viene punito se riesce a far catturare l'evaso o a farlo presentare all'Autorità entro tre mesi dal momento della fuga.
La norma mira a garantire l'efficace custodia delle persone private della libertà personale per reati militari, punendo la negligenza del custode ma incentivando al contempo il suo adoperarsi per il tempestivo ripristino della detenzione.
Si applica al militare incaricato della custodia, anche temporanea, di persone arrestate o detenute per reati soggetti alla giurisdizione militare.
Un militare riceve l'ordine di piantonare temporaneamente un commilitone arrestato per un reato militare; dimenticando di chiudere a chiave la porta della stanza di sicurezza, ne consente involontariamente la fuga. Per non incorrere nella condanna, il militare si attiva immediatamente riuscendo a rintracciare l'evaso e a farlo consegnare all'Autorità entro due settimane.
Sanzione della reclusione militare fino a tre anni; la punibilità è esclusa se il colpevole procura la cattura o la presentazione dell'evaso all'Autorità entro tre mesi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.