Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. III

Art. 130

Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare.

In vigore dal 21 mag 1941
(Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare). Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-130

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