Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. III
Art. 130
Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare.
In vigore dal 21 mag 1941
(Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare).
Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
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