Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. III
Art. 129
Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualità, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena è diminuita.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica.
Storico versioni
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