Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. III

Art. 128

Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni. Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio. Il militare, che omette per colpa di custodire, consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, l'ordine o altro dispaccio, o la comunicazione, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-128

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