Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. II

Art. 123

Omessa presentazione in servizio.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-123

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