Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. II
Art. 121
Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante della scorta di un convoglio, che l'abbandona, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-121