Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. III

Art. 134

Abuso nelle requisizioni.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni. Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni. Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-134

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