Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. IV
Art. 138
Omesso impedimento di reati militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell' del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commette in sua presenza, è punito:
1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato è stabilita la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo;
2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.
Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice può diminuire la pena.
Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione.
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