Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. III
Art. 135
Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-135