Art. 135 · Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. III

Art. 135

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Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
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