Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. III
Art. 126
127 / 738Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Il colpevole non è punibile, se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di questa all'Autorità.
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