Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. II
Art. 124
125 / 738Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti suindicati.
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