Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 114
115 / 738Usurpazione di comando.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni.
Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata.
In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.
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