Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 109
110 / 738Agevolazione colposa.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-109