Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo III
Art. 102
103 / 738Circostanza attenuante..
In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-102