Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo ISez. II§ 2

Art. 318

Esecuzione dei mandati.

In vigore dal 21 mag 1941
I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al comandante del corpo o della nave, a cui appartiene l'imputato; e ne è consegnata copia all'imputato stesso. Il mandato di comparizione è notificato nei modi stabiliti dall'. Se l'imputato non è un militare, la esecuzione dei mandati di accompagnamento, d'arresto e di cattura è regolata dal codice di procedura penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-318

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo