Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. II›§ 2
Art. 318
Esecuzione dei mandati.
In vigore dal 21 mag 1941
I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al comandante del corpo o della nave, a cui appartiene l'imputato; e ne è consegnata copia all'imputato stesso.
Il mandato di comparizione è notificato nei modi stabiliti dall'.
Se l'imputato non è un militare, la esecuzione dei mandati di accompagnamento, d'arresto e di cattura è regolata dal codice di procedura penale.
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